Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e impar chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde https://www.avvocatourgente.com/pena-reati-violazione-diritto-d-autore-sanzioni-penali